Mossa 2: Scegliere la forma dell’impresa

Mossa 2: Scegliere la forma dell’impresa

La prima vera scelta che un imprenditore deve affrontare quando nasce un’impresa è: quale forma giuridica avrà l’attività da gestire.
Le forme gestionali sono diverse a seconda del numero di persone che fanno parte di un impresa. Avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere è molto importante, l'errore in cui si può incorrere, nella fase iniziale, è quello di un sottodimensionamento o sovradimensionamento dell'impresa che può generare ulteriori costi.
 
La ditta individuale
La ditta individuale è la forma d'impresa più semplice in quanto, per la costituzione, non sono richiesti particolari adempimenti. Si ha una ditta individuale nel caso in cui la persona fisica, che intraprende l'attività economica, organizza e coordina tutti i fattori produttivi necessari, assu- mendosene personalmente ogni responsabilità: il titolare della ditta individuale è l'unico responsabile ed è esposto al rischio d'impresa. In- fatti, risponde delle obbligazioni assunte con i propri beni e con quelli del patrimonio della ditta. La tassazione del reddito prodotto avviene in capo alla persona fisica. Di questo tipo d'impresa fanno parte l’impresa familiare e l’impresa coniugale.
 
Adempimenti necessari per l´impresa individuale. Se è stata scelta questa forma di impresa, la prima cosa da fare, se non si svolge l'attività professionale, sarà quella di iscriversi al Registro delle Imprese della CCIAA e di versare la corrispondente tassa annuale. La comunicazione unica, denominata appunto “ComUnica Impresa” vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese. A questo adempimento di base se ne aggiunge un altro, che occorrerà prendere in considerazione nel caso l'intenzione sia quella di creare un'impresa artigiana: l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la stessa CCIAA.
 
Adempimenti necessari per l´impresa familiare. L'impresa familiare deve essere costituita con atto pub- blico o scrittura privata autenticata e, pertanto, sarà necessario l'intervento di un notaio, oltre al rispetto degli adempimenti previsti anche per la ditta individuale. I familiari, per essere considerati collaboratori, dovranno prestare una collaborazione continuativa e prevalente nell'impresa e, quindi, non occasionale.
 
Adempimenti necessari per l´impresa coniugale. L'impresa coniugale è molto rara e rappresenta l'unica forma d'impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione, salvo quelle basilari previste per l'impresa individuale. Le uniche condizioni sono: la costituzione deve avvenire dopo il matrimonio; i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d'impresa familiare); i coniugi gestiscono entrambi l'impresa senza alcuna posizione di subordinazione.
 
La società
Nel caso si costituisca una società occorre sapere che come imprenditore si dovrà far fronte ad un impegno più gravoso se si considerano il costo della costituzione, più alto e i costi relativi alla gestione della contabilità, più complessa. Costituire una società offre, però, delle opportunità provenienti dalla possibilità di dividere il lavoro e le responsabilità, oltre che condividere il rischio e reperire il denaro tramite la partecipazione dei soci.
 
Esistono diverse forme di società: le società di persone; le società di capitali; le società cooperative.
 
Sono forme di società di persone:
 
  • Società semplice (S.s.): che tralasciamo perchè non può svolgere un’attività commerciale.
 
  • Società in nome collettivo (S.n.c.):
Società composta da almeno due soci che rispondono ognuno illimitatamente e solidalmente con il proprio personale patrimonio per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa. La responsabilità in questo caso è personale, il fallimento della società comporta il fallimento dei soci.
È la forma d´impresa da preferirsi se l'attività interessa ad un socio ed anche ad almeno un'altra persona, con la quale si trova vantaggioso poter dividere compiti e responsabilità. È possibile, inoltre, suddividere la tassazione tra i soci in base alle rispettive quote societarie.
Se si decide di fondare una Società in nome collettivo, è bene sapere che non è necessario un capitale minimo per la costituzione e l'apporto di ognuno non dovrà obbligatoriamente essere in denaro, ma anche: beni d'investimento o prestazioni di lavoro.
 
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.):
Società composta da almeno due soci, un socio accomandatario e un socio accomandante. Mentre i soci accomandatari hanno responsabilità personale e patrimoniale e il fallimento della società implica anche il loro fallimento, per i soci accomandanti la responsabilità si limita al capitale conferito. In questo tipo di società l'amministrazione spetterà ai soci accomandatari.
È la forma di impresa da preferirsi se si desidera costituire una società ed averne il maggior controllo attraverso la detenzione della quota maggiore di capitale. In questo caso si è socio accomandatario o amministratore e si lascia una quota di capitale minimo all'altro socio (che sarà l'accomandante).
Può essere una scelta corretta anche se c'è un socio che vuole essere accomandatario, che ha interesse solo a finanziare l'attività ed è poco predisposto al rischio o non dispone di un ingente quantitativo di denaro da investire. In questo caso il socio che detiene la parte maggiore del capitale sarà socio accomandante, non potrà amministrare ma, qualora si verificasse un fallimento, rischierà solo il capitale investito.
In questo tipo di società l'amministrazione spetterà ai soci accomandatari.
Anche qui non è previsto un capitale minimo per la costituzione e l'apporto di ognuno potrà consistere anche in beni di investimento o nella propria prestazione di lavoro.
 
Sono forme di società di capitali:
 
  • Società per azioni (S.p.a.); Società in accomandita per azioni (S.a.p.a): che tralasciamo perchè si tratta di forme di maggiori dimensioni e più complesse che, solitamente, vengono utilizzate in presenza di un numero di soci elevato.
 
  • Società a responsabilità limitata.
Società costituita da almeno due soci (o da una sola persona in caso di Srl Unipersonale), nella quale la responsabilità è limitata al capitale versato per tutti coloro che non sono amministratori e dove, quindi, in caso di fallimento della società, non è previsto il fallimento dei soci.
È la forma di impresa da preferirsi se molti soci vogliono contribuire al progetto, ma ognuno di loro è intenzionato a rischiare solo il capitale versato. Inoltre, è la forma giusta delle imprese per le quali il rischio previsto è molto alto.
La costituzione di una società a responsabilità limitata richiede l'intervento di un notaio.
È previsto un capitale minimo dell'ammontare di 10.000 euro da versarsi per intero in caso di Srl Unipersonale o per il 25% da pagarsi all'atto della costituzione se si tratta di Srl costituita da almeno due soci. L'apporto di ognuno, inoltre, potrà consistere anche in beni d'investimento o nella propria prestazione di lavoro. I costi di costituzione e i costi fissi annui di una Srl sono piuttosto elevati.
 
La Società Cooperativa:
È quel tipo di società costituita da almeno tre soci che si uniscono per far fronte ai propri bisogni economici ed alle proprie aspirazioni e che vogliono avere un'impresa in comune. Esistono cooperative a mutualità prevalente, che godono, in presenza di taluni requisiti, anche di agevolazioni fiscali e cooperative alle quali si applicano molte regole valide per le società di capitali (S.r.l. e S.p.a.).
È la forma di impresa da preferirsi se non si ha l'obiettivo del profitto ma lo scopo comune è quello di trovare lavoro per tutti; se si desidera proporsi al mercato a prezzi vantaggiosi e si è interessati alla divisione di eventuali utili.
La costituzione di una società cooperativa richiede l'intervento di un notaio.
Nel caso della società cooperativa sono previsti importi minimi e massimi da versare per ogni socio e può trattarsi di apporti in denaro o di beni di investimento. Fondare una società cooperativa implica altresì un vincolo, che consiste nell'obbligo di destinare il 3% degli utili annuali ad un fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione e il 20% al Fondo Riserva legale.
 
Un’ulteriore possibilità: l’impresa artigiana.
Per costituire un'impresa artigiana occorre presentare domanda di iscrizione presso l'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e l'accertamento di inizio di attività (presso il Comune).
 
 
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